CONSULENZA
CASA e LEGGI
Come Gestire la Nostra Casa
Articolo
Ottobre - Novembre 2008
CONDOMINIO (02) - Riunioni in Assemblea di Condominio
Cari lettori,come promesso nel numero precedente tratteremo
di seguito del Condominio e delle riunioni in assemblea dei
condomini.
La redazione, a richiesta dei lettori, fornirà ulteriori
precisazioni (per poter rispondere alle richieste bisogna
inviare i dati con il consenso al trattamento secondo D.lgs.196/03).
CHE COSA È UN CONDOMINIO
Il condominio costituisce una particolare forma di comunione
in cui coesiste una proprietà individuale dei singoli
condomini, costituita dall'appartamento, ed una comproprietà
su parti delledificio che non possono non essere in
comune quali, ad esempio, il suolo su cui l'edificio sorge,
le fondazioni, i muri maestri, i tetti, i portoni d'ingresso
ed i cortili, i locali per la portineria e l'alloggio del
portiere, ed altro ancora. Il condominio infatti con il frazionamento
della proprietà di un edificio costituito da più
unità immobiliari e in realtà è una comunione
forzata, non soggetta a scioglimento, in cui il condominio
non può, rinunziando al diritto sulle cose comuni,
sottrarsi alla partecipazione nelle spese per la loro conservazione
ed è comunque tenuto a contribuire in proporzione ai
millesimi di proprietà.
Lassemblea dei condomini è lorgano deliberativo
del condominio per cui:
- a) ad essa tutti i condomini debbono essere invitati a partecipare;
- b) ad essa deve intervenire un numero minimo di condomini
che sia espressione di un determinato valore dellintero
edificio (quorum) nel senso che: - Primo): per le decisioni
dellassemblea, in linea generale, è sufficiente
la maggioranza semplice. - Secondo: per la validità
delle deliberazioni riguardanti innovazioni, invece, è
richiesta una maggioranza qualificata nel senso che occorre
il consenso di tutti i condomini per gli atti che esorbitano
quelli di cui allart. 1136 del Codice Civile che di
seguito si riproduce:
Art. 1136: Costituzione dell'assemblea e validità
delle deliberazioni.
L'assemblea è regolarmente costituita con l'intervento
di tanti condomini che rappresentino i due terzi del valore
dell'intero edificio e i due terzi dei partecipanti al condominio.
Sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti
che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno
la metà del valore dell'edificio. Se l'assemblea non
può deliberare per mancanza di numero, l'assemblea
di seconda convocazione delibera in un giorno successivo a
quello della prima e, in ogni caso, non oltre dieci giorni
dalla medesima; la deliberazione è valida se riporta
un numero di voti che rappresenti il terzo dei partecipanti
al condominio e almeno un terzo del valore dell'edificio.
Le deliberazioni che concernono la nomina e la revoca dell'amministratore
o le liti attive e passive relative a materie che esorbitano
dalle attribuzioni dell'amministratore medesimo nonché
le deliberazioni che concernono la ricostruzione dell'edificio
o riparazioni straordinarie di notevole entità devono
essere sempre prese con la maggioranza stabilita dal secondo
comma.
Le deliberazioni che hanno per oggetto le innovazioni previste
dal primo comma dell'articolo 1120 devono essere sempre approvate
con un numero di voti che rappresenti la maggioranza dei partecipanti
al condominio e i due terzi del valore dell'edificio .
L'assemblea non può deliberare, se non consta che tutti
i condomini sono stati invitati alla riunione. Delle deliberazioni
dell'assemblea si redige processo verbale da trascriversi
in un registro tenuto dall'amministratore.
IMPORTANTE
Se i condomini sono più di dieci è obbligatorio
formare un regolamento di condominio, in cui sono fissate
le norme duso dei vari beni, le norme di funzionamento
dellassemblea, i criteri di ripartizione delle spese,
eccetera (articolo 1136 del codice civile).
Articolo Settembre
- Ottobre 2008
CONDOMINIO (01) INTRODUZIONE AL CONDOMINIO
Cari lettori,
con questo articolo DOMUS intende iniziare la
pubblicazione di notizie utili e di informazioni che riguardano
problemi della vita sociale connessi con la gestione della
dei beni immobili. Le informazioni saranno caratterizzate
dalla loro piena aderenza alle norme di legge, senza trascurare
laspetto eminentemente pratico per il comportamento
dei lettori interessati al problema trattato.
Per iniziare tratteremo delle informazioni utili, oggi -più
che mai necessarie per poter gestire la propria casa
nel rispetto delle leggi, del rapporto con gli altri comproprietari
del condominio e coi proprietari viciniori.
Ribadiamo, quindi,che le informazioni che intendiamo esemplificare
al massimo riguarderanno, soprattutto, la loro corrispondenza
alle norme di legge in vigore e alla giurisprudenza, aggiornandole
continuamente con lausilio di una consulenza professionale
e, ove necessario anche legale.
A titolo esemplificativo evidenziamo che trattando dellAmministrazione
condominiale tratteremo, fra laltro anche dei seguenti
argomenti:
- LICI e i dati da comunicare allAnagrafe tributaria;
- LICI sulle parti comuni del condominio del modello
Unico
- Le agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni e gli interventi
per il risparmio energetico;
- La detrazione Irpef sulle spese di ristrutturazione;
- Le agevolazioni per gli interventi di risparmio energetico.
INTRODUZIONE AL CONDOMINIO
Amministrare un condominio con chiarezza e professionalità,
contenendo i costi a garanzia della miglior fruibilità
dei servizi comuni, è certamente lobiettivo di
un buon amministratore che deve conoscere le norme necessarie
per saper gestire le spese che ogni condomino è obbligato
a sostenere per mantenere e conservare ledificio, a
salvaguardia di un comune interesse, impegnandosi economicamente
in proporzione del valore della proprietà di ognuno.
Il condominio rappresenta una particolare forma di comunione
che riguarda le parti comuni delledificio e che, in
quanto tale, necessita di essere amministrata.
Lamministrazione dei beni che fanno parte della comunione
edilizia (regolata dal codice civile e dal regolamento condominiale)
è affidata allassemblea dei condomini decide
in base al principio di prevalenza della maggioranza, nel
bene degli interessi comuni.
Per gli edifici condominiali con più di quattro condomini
è prevista anche la figura dellamministratore
che può essere o uno dei condomini o un professionista.
Allamministratore sono riservati compiti di carattere
amministrativo, esecutivo e rappresentativo che permettono
al condomini in modo unitario nei rapporti con i terzi (fornitori,
utenze, amministrazione finanziaria, eccetera).
Tenuto conto che dal punto di vista tributario il condominio
si qualifica come sostituto dimposta, in ciò
che si andrà a scrivere sarà possibile trovare
utili indicazioni sui principali adempimenti fiscali a carico
del condominio e dell amministratore: effettuazione
delle ritenute sui compensi erogati, assolvimento dei relativi
obblighi dichiarativi e comunicazione di alcuni dati relativi
ai condomini amministrati.
Un apposita parte sarà dedicata ad illustrare le procedure
previste, per fruire delle agevolazioni dimposta, in
caso di interventi di ristrutturazione edilizia o di riqualificazione
energetica sulle parti comuni degli edifici condominiali.
Mentre altre parti saranno incentrate sugli obblighi cui adempiere
ai fini dellIci e delle imposte sui redditi relativamente
agli immobili di proprietà comune.
Si sarà capito, pertanto, che le segnalazioni che si
andrà a prospettare per completezza comprenderanno,
senza alcuna particolare pretesa, una sintetica esposizione
dei principali aspetti giuridici del condominio, della figura
dell amministratore e degli adempimenti fiscali per
avviare tale attività.
Il giornale DOMUS non si fa solidale
con le opinioni emesse per i suoi collaboratori negli articoli
o collaborazioni occasionali, e si riserva il diritto alla sua
pubblicazione .