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CONSULENZA CASA e FISCO
Articolo Ottobre - Novembre 2008
CARTA D'IDENTITA' - nuova scadenza

Il Decreto Legge 112 del 25 giugno 2008 ha predisposto una nuova scadenza per le carte di identità.

A partire da questa data, infatti, la carta di identità ha validità di 10 anni anziché 5 anni. Importante novità che riguarda non solo le carte di nuova emissione, ma anche le carte di identità già in possesso dei cittadini che alla data del 26 giugno 2008 erano ancora valide.

Il cittadino, infatti, che è in possesso di una carta di identità con scadenza quinquennale, ma ancora valida al 26/06/08, semplicemente si dovrà recare nell’ufficio Anagrafe del proprio Comune di residenza dove verrà apposto uno specifico timbro che attesterà la nuova scadenza decennale. A partire da sei mesi prima della scadenza dei “vecchi” cinque anni, il cittadino può recarsi presso il Comune per il famoso timbro.
Nel caso in cui la carta sia già scaduta oppure avete necessità di andare all’estero è necessario farsi apporre il timbro di proroga rapidamente.

 

 

Articolo Ottobre 2008
SCADENZE FISCALI 2008

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Scadenza 30 Ottobre 2008
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AFFITTI
I titolari di contratti di locazione sono obbligati al versamento dell’imposta di registro sui nuovi contratti ovvero sui rinnovi che abbiano decorrenza 01/10/08. Per poter effettuare il pagamento dovete avvalervi del modello F23,pagabile presso qualsiasi sportello bancario o postale, ed utilizzare i relativi codici tributo predisposti dall’Agenzia delle Entrate (ad esempio 115T per l’imposta di registro per la prima annualità).


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Scadenza 01 Dicembre 2008
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AFFITTI
I titolari di contratti di locazione sono obbligati al versamento dell’imposta di registro sui nuovi contratti ovvero sui rinnovi che abbiano decorrenza 01/11/08. La data di scadenza naturale sarebbe il 30/11, ma dal momento che il 30 cade di domenica, automaticamente la scadenza viene posticipata al primo giorno lavorativo successivo. Per poter effettuare il pagamento dovete avvalervi del modello F23,pagabile presso qualsiasi sportello bancario o postale, ed utilizzare i relativi codici tributo predisposti dall’Agenzia delle Entrate (ad esempio 115T per l’imposta di registro per la prima annualità).


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Scadenza 16 Dicembre 2008
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ICI
Dal 01/12 al 16/12 tutti i proprietari di immobili sono obbligati al versamento del saldo Ici per l’anno 2008.
Considerato che nel mese di giugno la legislazione che regolamenta il pagamento di questa imposta è stata notevolmente modificata, il consiglio è di controllare attentamente la delibera del vostro comune ed accertarsi sull’esenzione ovvero sul pagamento da effettuarsi.

 

 

Articolo Marzo - Aprile-2008
BENEFICI FISCALI PER GLI INQUILINI

Nei precedenti articoli ho trattato detrazioni ed agevolazioni ai fini Irpef facenti capo ai proprietari di immobili. La normativa, però, prevede anche BENEFICI FISCALI PER GLI INQUILINI.

I titolari di contratti di locazione, se rientranti nelle fattispecie di seguito sviluppate possono usufruire delle relative detrazioni in sede di dichiarazione dei redditi.

Una prima detrazione è prevista per tutti quei soggetti che hanno un contratto di locazione per un immobile con uso abitativo e la cui unità immobiliare sia utilizzata come abitazione principale. La detrazione è pari a:
- 300,00 € nel caso in cui il reddito complessivo del contribuente non supera 15.493,71€;
- 150.00 € se il reddito complessivo supera il precedente limite ma rientra nella soglia di 30.987,41.

La seconda detrazione beneficia i titolari di contratti di locazione a canone controllato inerenti immobili adibiti ad abitazione principale. La legislazione prevede che questi contratti siano stipulati ovvero rinnovati secondo accordi predefiniti in sede locale tra le associazioni degli inquilini e le associazioni dei proprietari. In mancanza di detti accordi i contratti devono rispettare i requisiti previsti dal comma 3 art. 4 della legge 431 del 1998. In quest’ultimo caso i contratti di affitto devono rispettare i parametri dettai da decreto emanato dal Ministero dei Lavori Pubblici. Per questa seconda casistica la detrazione è pari a:
- 495,80 € nel caso in cui il reddito complessivo del beneficiario non supera 15.493,71€;
- 247,90 € se il reddito complessivo supera 15.493,71€ ma non 30.987,41€.

Una terza detrazione è prevista in favore di lavoratori dipendenti che trasferiscono la propria residenza nel comune di lavoro oppure in un comune limitrofo e stipulano un contratto di locazione per immobile adibito ad abitazione principale. Per questi soggetti è stabilita una detrazione per i primi tre anni a decorrere dall’anno di variazione della residenza (senza considerare il giorno ed il mese di detta variazione) ed è pari a:
- 991,60€ nel caso in cui il reddito complessivo non sia superiore a 15.493,71€;
- 495,80€ nel caso in cui il reddito superi il primo limite ma non 30.987,41€.

Una diversa detrazione è prevista anche per tutti i giovani inquilini di età compresa tra i 20 ed i 30 anni che lasciano l’abitazione di residenza familiare a prescindere se lavoratori dipendenti, autonomi, professionisti, imprenditori o studenti. L’agevolazione è subordinata alla stipula di un contratto di locazione di una unità immobiliare adibita ad abitazione principale e diversa da quella nella quale i giovani hanno vissuto con la propria famiglia. Spetta per un importo di _.991,60 a condizione che il reddito complessivo del soggetto interessato non superi i 15.493,71€.
Tutte queste detrazioni devono essere perfettamente ripartite tra i soggetti aventi diritto e non possono essere cumulate tra loro. Ulteriore vantaggio previsto è dettato dalla possibilità di recupero nell’ipotesi in cui vi sia incapienza della detrazione dall’imposta lorda. L’ammontare non utilizzato, infatti, verrà corrisposto al contribuente stesso. Detta incapienza, però, deve essere calcolata esclusivamente togliendo dall’Irpef lorda le detrazioni per carichi di famiglia e quelle riguardanti le varie tipologie di reddito

Lisa Lorenzi - Consulente
lorenzil@live.it

 

Articolo Febbraio - Marzo 2008
Finanziaria 2008 - sgravi fiscali per la casa:
Detrazione IRPEF e agevolazioni sul risparmio energetico

Nella precedente uscita mi sono soffermata sulle detrazioni previste sugli interventi di recupero del patrimonio edilizio. Ritengo opportuno, quindi, continuare su questa tipologia di detrazioni prendendo in esame le agevolazioni sul risparmio energetico.

La finanziaria stabilisce per il triennio 2008-2009-2010 una detrazione dall’IRPEF pari al 55% delle spese sostenute per interventi per risparmio energetico. L’aliquota è applicabile alle spese documentate sostenute dal contribuente per le seguenti categorie di interventi:
A- riqualificazione energetica di edifici esistenti,
B- su strutture opache verticali di edifici esistenti o parti di esso,
C- installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda avente come fine l’uso domestico, industriale, per piscine o strutture sportive, per case di ricovero e per istituti scolastici ed universitari,
D- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti aventi caldaie a condensazione.

In quest ’ultimo gruppo rientrano anche le spese sostenute entro il 31/12/2009 per la sostituzione completa o parziale di impianti di climatizzazione invernale non a condensazione.

Per la tipologia A è previsto un limite massimo di detrazione pari a 100.000,00 euro, per le tipologie B e C sono previsti 60.000,00 euro e per la tipologia D esiste un limite di 30.000,00 euro.
Come per le spese sostenute per recupero del patrimonio edilizio, anche per il risparmio energetico sono previsti degli adempimenti cui il contribuente è obbligato ad osservare per poter detrarre l’importo dall’imposta sul reddito.

Come primo passo deve ottenere una relazione predisposta da un tecnico abilitato dove si attesti che l’intervento ha i requisiti previsti dal decreto. Successivamente alla fine dei lavori deve procurarsi la copia dell’attestato di certificazione energetica rilasciata anch’essa da un tecnico abilitato e la scheda informativa riguardante gli interventi realizzati. Questi due documenti devono essere trasmessi entro sessanta giorni dalla fine dei lavori all’ENEA. Importante è ricordarsi di effettuare il pagamento delle spese esclusivamente tramite bonifico bancario o postale dal quale deve risultare la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il codice fiscale del soggetto a cui è indirizzato il bonifico stesso.

Ricordo inoltre di conservare l’intera documentazione in modo da poterla esibire su eventuale richiesta degli uffici finanziari.
La detrazione spettante su scelta del contribuente può essere ripartita in quote costanti per un numero non inferiore a tre e per un massimo di dieci. Scelta che deve essere espressa in sede di prima detrazione e non può essere variata successivamente.

Sempre in tema di risparmio energetico la finanziaria 2008 ha previsto altre proroghe:
- detrazione pari al 20% della spesa sostenuta dal contribuente fino ad un valore massimo di 200,00 euro per la sostituzione di frigoriferi, congelatori e loro combinazioni con analoghi apparecchi di classe energetica non inferiore ad A+ entro il 31/12/2010;
- detrazione pari al 20% su acquisto ed installazione di motori ad elevata efficienza di potenza elettrica compresa tra 5 e 90 KW fino ad un valore massimo di 1500,00 euro;
- detrazione pari al 20% per l’acquisto e l’installazione di inverter su impianti di potenza elettrica tra 7,5 e 90 KW fino ad un valore massimo di 1500,00 euro.
Per ognuna di queste tre agevolazioni la detrazione viene erogata in un’unica rata.

Lisa Lorenzi - Consulente

 

Articolo Gennario 2008
Finanziaria 2008 - sgravi fiscali per la casa:
Detrazione IRPEF e interventi di recupero del patrimonio edilizio

La finanziaria 2008 stabilisce una proroga per gli anni 2008 – 2009 – 2010 della detrazione IRPEF del 36% in riferimento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio. Questi citati interventi sono elencati nell’articolo 1 della legge 449/97 e riguardano le manutenzioni, le ristrutturazioni e la messa a norma degli impianti. Rimane comunque invariato il limite di spesa massima di 48 mila euro, anche se viene considerato in relazione alla singola unità immobiliare e non più in capo al contribuente.

A titolo esemplificativo ritengo opportuno schematizzare le caratteristiche di questa particolare detrazione.
Soggetti interessati: ogni contribuente passivo ai fini Irpef che possiede o detiene un immobile. Si fa riferimento quindi non solo al proprietario, ma anche ad altri tipi di soggetti quali il nudo proprietario, l’inquilino, il titolare di un diritto reale, il comodatario ed i soci di cooperative.
Oggetto: tutti gli interventi realizzati secondo l’art.1 della legge 449/97
Detrazione: 36% delle spese sostenute.
Limite: esiste un tetto massimo di spesa di 48 mila euro. A differenza della precedente normativa, però, il limite è fissato in riferimento al singolo immobile e non più in relazione al soggetto che sostiene le spese. Nel caso in cui gli interventi siano una continuazione di altri iniziati in anni precedenti, il limite di spesa deve tener conto delle spese già indicate in precedenti dichiarazioni dei redditi e di cui si sta già usufruendo della medesima detrazione.
Durata: la detrazione spettante viene concessa in 10 quote annuale di uguale importo. Uniche eccezioni a questa regola si hanno per i soggetti che abbiano compiuto 75 o 80 anni di età. In questo caso, infatti, il contribuente può optare rispettivamente per 5 oppure 3 rate annuali.
Importante ricordare che per beneficiare di questa detrazione il contribuente deve spedire una comunicazione preventiva al Centro Operativo e pagare le spese tramite bonifico bancario o postale. La mancanza di uno di questi due adempimenti implica l’ impossibilità di poter detrarre le spese.

Parallelamente a questa detrazione e nella stessa misura ( del 36%) è stabilita anche la detrazione rispetto al costo di acquisto o di assegnazione sostenuto dai soggetti assegnatari o acquirenti di unità immobiliari facenti parte di fabbricati completamente ristrutturati da cooperative o imprese edilizie.

I soggetti interessati, l’oggetto, la misura e la durata della detrazione sono i medesimi elencati per gli interventi di recupero edilizio. Il limite di spesa, invece, viene calcolato con una percentuale del 25% del prezzo di acquisto, anche se rimane il rispetto del limite di 48 mila euro come spesa massima.

Con queste ultime uscite ho sviluppato due argomenti strettamente correlati all’argomento casa.
Nei prossimi articoli continuerò ad informarVi rispetto alle novità e non delle imposte e dei vari aspetti fiscali.

Lisa Lorenzi - Consulente

 

Articolo dewl 18-01-2008
Finanziaria 2008 - sgravi fiscali per la casa:
-Interessi passivi sui mutui stipulati per l’acquisto dell’abitazione principale

Visto il momento di grande attualità darei un primo sguardo alla finanziaria 2008 che prevede sgravi fiscali per la casa con l’aumento della detraibilità degli interessi passivi sul mutuo, posticipazione del pagamento delle rate del mutuo, sconto sull’Ici ed agevolazioni sugli affitti.

In questa uscita mi soffermerò sulle novità riguardanti gli interessi passivi sui mutui stipulati per l’acquisto dell’abitazione principale, una delle spese detraibili più frequentemente utilizzate in sede di dichiarazione dei redditi.
Ritengo essenziale dare una piccola informativa generale per meglio capire quando è possibile utilizzare tali spese ai fini della detrazione dall’Irpef .

Da fare subito una distinzione per i mutui stipulati precedentemente o successivamente il 01/01/1993.
Nel primo caso ( prima del 1993) la detrazione spetta a condizione che l’immobile sia stato adibito ad abitazione principale alla data del 08/12/1993 .
Nel secondo caso, invece, (mutuo stipulato successivamente all’01/01/1993) la detrazione spetta se l’immobile è stato adibito ad abitazione principale entro 6 mesi dalla data di acquisto oppure entro un anno per i mutui contratti dal 2001.

Nei casi sopra esposti il contribuente può portare in detrazione dall’Irpef un importo pari al 19% dell’importo degli interessi passivi pagati in corso d’anno fino ad un importo massimo di 4.000,00€.
Proprio in questo limite rientra la novità prevista dall’ultima finanziaria approvata. Il limite, infatti era di €.3615,20.

Molto importante chiarire che il limite di importo da tener conto per il conteggio della detrazione d’imposta è complessivo per tutti gli intestatari del mutuo. Questo significa che in caso di cointestazione del mutuo da parte di coniugi, ad esempio, ad ognuno dei due spetterà il 19% di 2.000,00€.

Nel caso in cui uno dei due coniugi sia a carico dell’altro, quest’ultimo può detrarre il 19% sull’intero importo fermo restando il limite di 4.000,00€.
Infine è opportuno precisare che la legge prevede la detrazione non solo degli interessi, ma anche dei così detti “oneri accessori” al contratto di mutuo. Tra questi, quindi, è possibile comprendere anche :
- parcella del notaio relativamente all’onorario per accensione del mutuo,
- commissione degli istituti bancari per l’attività di intermediazione,
- oneri fiscali come ad esempio imposta per l’iscrizione o la cancellazione del mutuo,
- spese di istruttoria e di perizia tecnica,
- importo delle maggiori somme corrisposte per variazioni di cambio in caso di mutui in valuta diversa dall’euro.

Ultimo appunto su cui vorrei soffermarmi è la rinegoziazione del contratto di mutuo. In questa fattispecie, infatti, il contribuente può continuare a portare in detrazione gli interessi passivi pagati soltanto se :
-le parti contraenti rimangono invariate
-l’importo del mutuo non supera la quota di capitale residua al momento della rinegoziazione.

Lisa Lorenzi - Consulente

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