Articolo
Ottobre - Novembre 2008
CARTA D'IDENTITA' - nuova scadenza
Il Decreto Legge 112 del 25 giugno 2008 ha predisposto una
nuova scadenza per le carte di identità.
A partire da questa data, infatti, la carta di identità
ha validità di 10 anni anziché 5 anni.
Importante novità che riguarda non solo le carte di
nuova emissione, ma anche le carte di identità già
in possesso dei cittadini che alla data del 26 giugno 2008
erano ancora valide.
Il cittadino, infatti, che è in possesso di una carta
di identità con scadenza quinquennale, ma ancora valida
al 26/06/08, semplicemente si dovrà recare nellufficio
Anagrafe del proprio Comune di residenza dove verrà
apposto uno specifico timbro che attesterà la nuova
scadenza decennale. A partire da sei mesi prima della scadenza
dei vecchi cinque anni, il cittadino può
recarsi presso il Comune per il famoso timbro.
Nel caso in cui la carta sia già scaduta oppure avete
necessità di andare allestero è necessario
farsi apporre il timbro di proroga rapidamente.
Articolo Ottobre
2008
SCADENZE FISCALI 2008
-------------------------------------- Scadenza 30 Ottobre 2008
---------------------------------------- AFFITTI
I titolari di contratti di locazione sono obbligati al versamento
dellimposta di registro sui nuovi contratti ovvero sui
rinnovi che abbiano decorrenza 01/10/08. Per poter effettuare
il pagamento dovete avvalervi del modello F23,pagabile presso
qualsiasi sportello bancario o postale, ed utilizzare i relativi
codici tributo predisposti dallAgenzia delle Entrate
(ad esempio 115T per limposta di registro per la prima
annualità).
---------------------------------------- Scadenza 01 Dicembre 2008
---------------------------------------- AFFITTI
I titolari di contratti di locazione sono obbligati al versamento
dellimposta di registro sui nuovi contratti ovvero sui
rinnovi che abbiano decorrenza 01/11/08. La data di scadenza
naturale sarebbe il 30/11, ma dal momento che il 30 cade di
domenica, automaticamente la scadenza viene posticipata al
primo giorno lavorativo successivo. Per poter effettuare il
pagamento dovete avvalervi del modello F23,pagabile presso
qualsiasi sportello bancario o postale, ed utilizzare i relativi
codici tributo predisposti dallAgenzia delle Entrate
(ad esempio 115T per limposta di registro per la prima
annualità).
---------------------------------------- Scadenza 16 Dicembre 2008
---------------------------------------- ICI
Dal 01/12 al 16/12 tutti i proprietari di immobili sono obbligati
al versamento del saldo Ici per lanno 2008.
Considerato che nel mese di giugno la legislazione che regolamenta
il pagamento di questa imposta è stata notevolmente
modificata, il consiglio è di controllare attentamente
la delibera del vostro comune ed accertarsi sullesenzione
ovvero sul pagamento da effettuarsi.
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Marzo - Aprile-2008
BENEFICI FISCALI PER GLI INQUILINI
Nei precedenti articoli ho trattato detrazioni ed agevolazioni
ai fini Irpef facenti capo ai proprietari di immobili. La
normativa, però, prevede anche BENEFICI FISCALI
PER GLI INQUILINI.
I titolari di contratti di locazione, se rientranti nelle
fattispecie di seguito sviluppate possono usufruire delle
relative detrazioni in sede di dichiarazione dei redditi.
Una prima detrazione è prevista per tutti quei soggetti
che hanno un contratto di locazione per un immobile con uso
abitativo e la cui unità immobiliare sia utilizzata
come abitazione principale. La detrazione è pari a:
- 300,00 € nel caso in cui il reddito complessivo del
contribuente non supera 15.493,71€;
- 150.00 € se il reddito complessivo supera il precedente
limite ma rientra nella soglia di 30.987,41.
La seconda detrazione beneficia i titolari di contratti
di locazione a canone controllato inerenti immobili adibiti
ad abitazione principale. La legislazione prevede che questi
contratti siano stipulati ovvero rinnovati secondo accordi
predefiniti in sede locale tra le associazioni degli inquilini
e le associazioni dei proprietari. In mancanza di detti accordi
i contratti devono rispettare i requisiti previsti dal comma
3 art. 4 della legge 431 del 1998. In questultimo caso
i contratti di affitto devono rispettare i parametri dettai
da decreto emanato dal Ministero dei Lavori Pubblici. Per
questa seconda casistica la detrazione è pari a:
- 495,80 € nel caso in cui il reddito complessivo del
beneficiario non supera 15.493,71€;
- 247,90 € se il reddito complessivo supera 15.493,71€
ma non 30.987,41€.
Una terza detrazione è prevista in favore di lavoratori
dipendenti che trasferiscono la propria residenza nel
comune di lavoro oppure in un comune limitrofo e stipulano
un contratto di locazione per immobile adibito ad abitazione
principale. Per questi soggetti è stabilita una detrazione
per i primi tre anni a decorrere dallanno di variazione
della residenza (senza considerare il giorno ed il mese di
detta variazione) ed è pari a:
- 991,60€ nel caso in cui il reddito complessivo non
sia superiore a 15.493,71€;
- 495,80€ nel caso in cui il reddito superi il primo
limite ma non 30.987,41€.
Una diversa detrazione è prevista anche per tutti
i giovani inquilini di età compresa tra i 20 ed
i 30 anni che lasciano labitazione di residenza familiare
a prescindere se lavoratori dipendenti, autonomi, professionisti,
imprenditori o studenti. Lagevolazione è subordinata
alla stipula di un contratto di locazione di una unità
immobiliare adibita ad abitazione principale e diversa da
quella nella quale i giovani hanno vissuto con la propria
famiglia. Spetta per un importo di _.991,60 a condizione che
il reddito complessivo del soggetto interessato non superi
i 15.493,71€.
Tutte queste detrazioni devono essere perfettamente ripartite
tra i soggetti aventi diritto e non possono essere cumulate
tra loro. Ulteriore vantaggio previsto è dettato dalla
possibilità di recupero nellipotesi in cui vi
sia incapienza della detrazione dallimposta lorda. Lammontare
non utilizzato, infatti, verrà corrisposto al contribuente
stesso. Detta incapienza, però, deve essere calcolata
esclusivamente togliendo dallIrpef lorda le detrazioni
per carichi di famiglia e quelle riguardanti le varie tipologie
di reddito
Lisa Lorenzi - Consulente
lorenzil@live.it
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Febbraio - Marzo 2008
Finanziaria 2008 - sgravi fiscali per la casa: Detrazione IRPEF e agevolazioni sul
risparmio energetico
Nella precedente uscita mi sono soffermata sulle detrazioni
previste sugli interventi di recupero del patrimonio edilizio.
Ritengo opportuno, quindi, continuare su questa tipologia
di detrazioni prendendo in esame le agevolazioni sul risparmio
energetico.
La finanziaria stabilisce per il triennio 2008-2009-2010 una
detrazione dallIRPEF pari al 55% delle spese
sostenute per interventi per risparmio energetico. Laliquota
è applicabile alle spese documentate sostenute dal
contribuente per le seguenti categorie di interventi:
A- riqualificazione energetica di edifici esistenti,
B- su strutture opache verticali di edifici esistenti o parti
di esso,
C- installazione di pannelli solari per la produzione di acqua
calda avente come fine luso domestico, industriale,
per piscine o strutture sportive, per case di ricovero e per
istituti scolastici ed universitari,
D- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con
impianti aventi caldaie a condensazione.
In quest ultimo gruppo rientrano anche le spese sostenute
entro il 31/12/2009 per la sostituzione completa o parziale
di impianti di climatizzazione invernale non a condensazione.
Per la tipologia A è previsto un limite massimo di
detrazione pari a 100.000,00 euro, per le tipologie B e C
sono previsti 60.000,00 euro e per la tipologia D esiste un
limite di 30.000,00 euro.
Come per le spese sostenute per recupero del patrimonio edilizio,
anche per il risparmio energetico sono previsti degli adempimenti
cui il contribuente è obbligato ad osservare per poter
detrarre limporto dallimposta sul reddito.
Come primo passo deve ottenere una relazione predisposta da
un tecnico abilitato dove si attesti che lintervento
ha i requisiti previsti dal decreto. Successivamente alla
fine dei lavori deve procurarsi la copia dellattestato
di certificazione energetica rilasciata anchessa da
un tecnico abilitato e la scheda informativa riguardante gli
interventi realizzati. Questi due documenti devono essere
trasmessi entro sessanta giorni dalla fine dei lavori allENEA.
Importante è ricordarsi di effettuare il pagamento
delle spese esclusivamente tramite bonifico bancario o postale
dal quale deve risultare la causale del versamento, il codice
fiscale del beneficiario della detrazione ed il codice fiscale
del soggetto a cui è indirizzato il bonifico stesso.
Ricordo inoltre di conservare lintera documentazione
in modo da poterla esibire su eventuale richiesta degli uffici
finanziari.
La detrazione spettante su scelta del contribuente può
essere ripartita in quote costanti per un numero non inferiore
a tre e per un massimo di dieci. Scelta che deve essere espressa
in sede di prima detrazione e non può essere variata
successivamente.
Sempre in tema di risparmio energetico la finanziaria 2008
ha previsto altre proroghe:
- detrazione pari al 20% della spesa sostenuta dal contribuente
fino ad un valore massimo di 200,00 euro per la sostituzione
di frigoriferi, congelatori e loro combinazioni con analoghi
apparecchi di classe energetica non inferiore ad A+ entro
il 31/12/2010;
- detrazione pari al 20% su acquisto ed installazione di motori
ad elevata efficienza di potenza elettrica compresa tra 5
e 90 KW fino ad un valore massimo di 1500,00 euro;
- detrazione pari al 20% per lacquisto e linstallazione
di inverter su impianti di potenza elettrica tra 7,5 e 90
KW fino ad un valore massimo di 1500,00 euro.
Per ognuna di queste tre agevolazioni la detrazione viene
erogata in ununica rata.
Lisa Lorenzi - Consulente
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Gennario 2008
Finanziaria 2008 - sgravi fiscali per la casa: Detrazione IRPEF e interventi di recupero
del patrimonio edilizio
La finanziaria 2008 stabilisce una proroga per gli anni 2008
2009 2010 della detrazione IRPEF del 36%
in riferimento agli interventi di recupero del patrimonio
edilizio. Questi citati interventi sono elencati nellarticolo
1 della legge 449/97 e riguardano le manutenzioni, le ristrutturazioni
e la messa a norma degli impianti. Rimane comunque invariato
il limite di spesa massima di 48 mila euro, anche se viene
considerato in relazione alla singola unità immobiliare
e non più in capo al contribuente.
A titolo esemplificativo ritengo opportuno schematizzare le
caratteristiche di questa particolare detrazione. Soggetti interessati: ogni contribuente passivo ai
fini Irpef che possiede o detiene un immobile. Si fa riferimento
quindi non solo al proprietario, ma anche ad altri tipi di
soggetti quali il nudo proprietario, linquilino, il
titolare di un diritto reale, il comodatario ed i soci di
cooperative. Oggetto: tutti gli interventi realizzati secondo lart.1
della legge 449/97 Detrazione: 36% delle spese sostenute. Limite: esiste un tetto massimo di spesa di 48 mila
euro. A differenza della precedente normativa, però,
il limite è fissato in riferimento al singolo immobile
e non più in relazione al soggetto che sostiene le
spese. Nel caso in cui gli interventi siano una continuazione
di altri iniziati in anni precedenti, il limite di spesa deve
tener conto delle spese già indicate in precedenti
dichiarazioni dei redditi e di cui si sta già usufruendo
della medesima detrazione. Durata: la detrazione spettante viene concessa in 10
quote annuale di uguale importo. Uniche eccezioni a questa
regola si hanno per i soggetti che abbiano compiuto 75 o 80
anni di età. In questo caso, infatti, il contribuente
può optare rispettivamente per 5 oppure 3 rate annuali.
Importante ricordare che per beneficiare di questa detrazione
il contribuente deve spedire una comunicazione preventiva
al Centro Operativo e pagare le spese tramite bonifico bancario
o postale. La mancanza di uno di questi due adempimenti implica
l impossibilità di poter detrarre le spese.
Parallelamente a questa detrazione e nella stessa misura
( del 36%) è stabilita anche la detrazione rispetto
al costo di acquisto o di assegnazione sostenuto dai soggetti
assegnatari o acquirenti di unità immobiliari facenti
parte di fabbricati completamente ristrutturati da cooperative
o imprese edilizie.
I soggetti interessati, loggetto, la misura e la durata
della detrazione sono i medesimi elencati per gli interventi
di recupero edilizio. Il limite di spesa, invece, viene calcolato
con una percentuale del 25% del prezzo di acquisto, anche
se rimane il rispetto del limite di 48 mila euro come spesa
massima.
Con queste ultime uscite ho sviluppato due argomenti strettamente
correlati allargomento casa.
Nei prossimi articoli continuerò ad informarVi rispetto
alle novità e non delle imposte e dei vari aspetti
fiscali.
Lisa Lorenzi - Consulente
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dewl 18-01-2008
Finanziaria 2008 - sgravi fiscali per la casa: -Interessi passivi sui mutui stipulati
per lacquisto dellabitazione principale
Visto il momento di grande attualità darei un primo
sguardo alla finanziaria 2008 che prevede sgravi fiscali per
la casa con laumento della detraibilità degli
interessi passivi sul mutuo, posticipazione del pagamento
delle rate del mutuo, sconto sullIci ed agevolazioni
sugli affitti.
In questa uscita mi soffermerò sulle novità
riguardanti gli interessi passivi sui mutui stipulati per
lacquisto dellabitazione principale, una delle
spese detraibili più frequentemente utilizzate in sede
di dichiarazione dei redditi.
Ritengo essenziale dare una piccola informativa generale per
meglio capire quando è possibile utilizzare tali spese
ai fini della detrazione dallIrpef .
Da fare subito una distinzione per i mutui stipulati precedentemente
o successivamente il 01/01/1993.
Nel primo caso ( prima del 1993) la detrazione spetta a condizione
che limmobile sia stato adibito ad abitazione principale
alla data del 08/12/1993 .
Nel secondo caso, invece, (mutuo stipulato successivamente
all01/01/1993) la detrazione spetta se limmobile
è stato adibito ad abitazione principale entro 6 mesi
dalla data di acquisto oppure entro un anno per i mutui contratti
dal 2001.
Nei casi sopra esposti il contribuente può portare
in detrazione dallIrpef un importo pari al 19% dellimporto
degli interessi passivi pagati in corso danno fino ad
un importo massimo di 4.000,00€.
Proprio in questo limite rientra la novità prevista
dallultima finanziaria approvata. Il limite, infatti
era di €.3615,20.
Molto importante chiarire che il limite di importo da tener
conto per il conteggio della detrazione dimposta è
complessivo per tutti gli intestatari del mutuo. Questo significa
che in caso di cointestazione del mutuo da parte di coniugi,
ad esempio, ad ognuno dei due spetterà il 19% di 2.000,00€.
Nel caso in cui uno dei due coniugi sia a carico dellaltro,
questultimo può detrarre il 19% sullintero
importo fermo restando il limite di 4.000,00€.
Infine è opportuno precisare che la legge prevede la
detrazione non solo degli interessi, ma anche dei così
detti oneri accessori al contratto di mutuo. Tra
questi, quindi, è possibile comprendere anche :
- parcella del notaio relativamente allonorario per
accensione del mutuo,
- commissione degli istituti bancari per lattività
di intermediazione,
- oneri fiscali come ad esempio imposta per liscrizione
o la cancellazione del mutuo,
- spese di istruttoria e di perizia tecnica,
- importo delle maggiori somme corrisposte per variazioni
di cambio in caso di mutui in valuta diversa dalleuro.
Ultimo appunto su cui vorrei soffermarmi è la rinegoziazione
del contratto di mutuo. In questa fattispecie, infatti, il
contribuente può continuare a portare in detrazione
gli interessi passivi pagati soltanto se :
-le parti contraenti rimangono invariate
-limporto del mutuo non supera la quota di capitale
residua al momento della rinegoziazione.
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